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Canone RAI: cosa cambia dal 2016

Come è noto dal 2016  la Legge di stabilità  del 28/12/2015 n. 208 ha previsto che il canone RAI venga pagato  tramite la bolletta dell’energia elettrica.

I requisiti per il pagamento del canone sono:

  • la detenzione di un apparecchio che riceva le trasmissioni televisive
  • l’esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la sua residenza anagrafica.

In attesa che i Decreti Ministeriali attuativi forniscano risposte ai quesiti che l’argomento solleva, si elencano gli  aspetti più evidenti  che si desumono dalla norma:

  • Il canone RAI viene addebitato  nella bolletta dell’ energia elettrica relativa all’abitazione di residenza del soggetto e dei soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
  • Il canone deve essere pagato una sola volta per nucleo familiare se tutti i componenti hanno la stessa residenza. E’ importante pertanto che l’utente di fornitura elettrica comunichi ogni variazione di residenza anagrafica all’impresa elettrica.
  • Non sono dovuti canoni relativi ad altri immobili (es. seconde case) o alla detenzione di più televisori da parte dell’intestatario della fornitura elettrica.
  • Non è esonerato dal canone RAI chi ha la titolarità di contratto per la visione di trasmissione tramite satellite o via cavo, in quanto l’obbligo al pagamento sorge a seguito della detenzione di apparecchio atto alla  ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
  • Il costo del canone per il 2016 è pari a 100 euro, suddiviso in 10 mensilità di 10 euro l’una, da versare con addebito bimestrale nelle bollette di fornitura elettrica.  Nella prima fattura emessa dal primo luglio 2016 saranno cumulativamente addebitate le rate scadute da gennaio a luglio.
  • Il canone RAI sarà separato dal costo dell’elettricità, per cui chi non paga il canone RAI non potrà subire l’interruzione di energia elettrica.

Chi non deve pagare il canone:

  • Coloro che non posseggono televisori  pur  essendo residenti e titolari di utenza elettrica.
  • Coloro che hanno effettuato nel passato la procedura di suggellamento dell’apparecchio televisivo. A questo proposito si precisa che dal 2016 non è più possibile richiedere la cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento.
  • I soggetti di età superiore a 75 anni con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6.713,98 annui, senza altri conviventi (Legge 244 del 24/12/2007)
  • Non è dovuto il canone televisivo per tablet, computer e smartphone  in grado di ricevere le trasmissioni televisive.
  • I proprietari di appartamenti affittati, quando gli inquilini sono residenti e titolari di utenza elettrica.

In tutti i casi elencati, o in altri in cui si ritiene di non dover pagare il canone RAI, è indispensabile inviare per raccomandata un’autocertificazione- ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/ 200 -all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale I, sportello S.A.T., Casella Postale 22- 10121 Torino, utilizzando obbligatoriamente i modelli che il Decreto Ministeriale attuativo sta predisponendo.

La dichiarazione di richiesta di esenzione  ha validità per l’anno in cui è stata presentata, ossia è necessario ripresentarla ogni anno se permangono i requisiti.

Le dichiarazioni di esenzione dal canone non devono essere presentate al gestore del Servizio Elettrico in quanto non ha titolo a riceverle, e non può quindi tenere conto di quanto dichiarato dai clienti.

Tutti i contribuenti interessati possono richiedere informazioni sulle modalita’ di compilazione delle dichiarazioni  di esenzione dal canone e alle istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre è a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero gratuito 800.938.362 dalle 9 alle 21 o si può consultare il sito http://www.canone.rai.it/.

E’ opportuno ricordare che le autorizzazioni alla domiciliazione  sono  estese al pagamento del canone televisivo (fatta salva la facoltà di revoca).  Pertanto se si ritiene di non essere tenuti al pagamento del canone RAI, si deve inviare tempestivamente l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate di Torino prima che arrivi l’addebito della bolletta relativa all’ energia elettrica e al canone Rai.

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