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Tortura: un disegno di legge che delude

Pochi giorni fa avevamo appreso che CittadinanzAttiva sarà parte civile nel processo bis sulla morte di Stefano Cucchi, che vede cinque carabinieri chiamati a rispondere di omicidio preterintenzionale. Un risultato importante per l’impegno della nostra Associazione sul fronte dei diritti dei detenuti e dei diritti umani.

Ma CittadinanzAttiva si batte anche da molti anni affinché in Italia sia approvata finalmente la legge sulla tortura, secondo quanto stabilito dalla Convenzione ONU quasi 30 anni fa, e in risposta alle sollecitazioni del Consiglio d’Europa. Purtroppo su questo versante arriva dal Parlamento una grossa delusione. Il disegno di legge, che per anni ha fatto la spola tra camera e senato, sottoposto a continui emendamenti e modificazioni, è stato approvato il 17 maggio scorso dal senato e passa così alla camera, in una forma che ha destato sdegno e delusione. Un testo molto lontano da quello dell’articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. CittadinanzAttiva e le numerose altre associazioni impegnate in questa battaglia (tra cui Amnesty, Antigone, A Buon Diritto con cui avevamo sottoscritto una lettera aperta al Ministro della Giustizia) non nascondono la propria amarezza: un testo definito “irricevibile”, “inaccettabile”, e soprattutto “difficilmente applicabile” perché lascia troppi margini discrezionali.

Nel comunicato stampa del  18 maggio la coordinatrice nazionale di Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva, Laura Liberto, dichiara che il testo approvato rappresenta un compromesso inaccettabile e totalmente deludente:

Difficile l’interpretazione della norma, difficile e limitata la sua possibile applicazione.

Lo stesso senatore Manconi, che era promotore del disegno di legge originario, si è astenuto dal voto perché ritiene il testo “mediocre” e soprattutto “stravolto” rispetto al testo di partenza.  Il reato di tortura è stato declassato a reato comune, viene riconosciuto come tale solo se agito ripetutamente (per cui un singolo atto di violenza brutale non sarebbe punibile); questi e molti altri aspetti controversi circoscrivono talmente l’ambito del reato da rendere difficile applicare la disposizione nei tribunali.

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